STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARCOBALENO” OVD
Art. 1
Denominazione e sede
E’ costituita, nel rispetto del D.Lgs 117 /2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia l’Organizzazione del terzo settore denominata “Associazione di volontariato ARCOBALENO”ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organizzazione ha sede nel Comune di Noventa Padovana (PD) via A. De Gasperi n° 26.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2
Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
ART. 4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via principale attività di sensibilizzazione, valorizzazione e inclusione delle persone con disabilità, senza scopo di lucro.
L’Associazione si propone pertanto di perseguire le seguenti finalità:
- Promuovere una maggiore conoscenza delle problematiche legate alla disabilità, sì da facilitare l’inclusione sociale della persona disabile;
- Diffondere una cultura della diversità sentita come valore e ricchezza-risorsa indispensabile alla crescita morale e civile della persona disabile;
- Migliorare la qualità di vita della persona con disabilità e della sua famiglia;
- Favorire l’inclusione della persona disabile nella società;
- Ritardare l’istituzionalizzazione della persona con disabilità.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992. n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112 e successive modificazioni.(art. 5 comma 1, lettera a – D. Lgs.117/2017);
- Interventi e prestazioni sanitarie. (art. 5 comma 1, lettera b – D. Lgs.117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (art. 5 comma 1, lettera c – D. Lgs.117/2017);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalita’ educativa; (art. 5 comma 1, lettera d – D. Lgs.117/2017);
- Interventi e servizi finalizzati alla difesa e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; .(art. 5 comma 1, lettera e – D. Lgs.117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso. .(art. 5 comma 1, lettera k – D.Lgs.117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ d’interesse generale di cui al presente articolo. (art. 5 comma 1, lettera i. – D.Lgs.117/2017);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (art. 5 comma 1, lettera q. – D.Lgs.117/2017).
- Organizzazione e gestione di attivita’ sportive dilettantistiche; (art. 5 comma 1, lettera t. – D.Lgs.117/2017).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
- Offrire servizi diversificati al soggetto e alla famiglia nei momenti di bisogno;
- Fornire un sostegno pratico e psicologico alla famiglia, valorizzandola come nucleo fondamentale della società;
- Proporre incontri di tipo formativo-informativo sulla realtà della disabilità che promuovano una riflessione sulla necessità di superare stereotipi, paure e diffidenze;
- Offrire iniziative d’integrazione e condivisione con le persone disabili attraverso momenti ricreativi e socializzanti, utilizzando le risorse del territorio;
- Mantenere e potenziare le abilità cognitive, sociali e di autonomia personale facilitando così l’adattamento delle persone con disabilità a contesti di vita complessi;
- Collaborare con le Associazioni di familiari del territorio ai fini di poter fare un’attenta lettura dei bisogni per realizzare risposte concrete adeguate alle necessità delle persone disabili;
- Collaborare con le istituzioni del territorio.
Per l’attività d’interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. sette del D. Lgs. 117/2017.
ART. 6
Ammissione
Sono
associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le
finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s’impegnano concretamente
per realizzarle.
Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo Art. 19, votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
- Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Versare, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 8
Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo46del decreto del Presidente della repubblica28 dicembre 2000, n 445 purché non superino l’importo di 10 euro giornaliero e di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. (art.17commi 3-4
D.Lgl.n117, 3 luglio2017).
ART. 9
Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11
L’assemblea
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12
Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Rappresentanti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ART. 14
Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di ¾ degli associati.
ART. 15
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a 5 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto d’interessi dei rappresentanti del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, che dureranno in carica per l’intero mandato.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell’assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E’ responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai rappresentanti del Consiglio Direttivo. Il mandato del Consigliere è personale per cui non è ammessa la rappresentanza.
ART. 16
Il Presidente
Il presidente è eletto dai rappresentanti del Consiglio Direttivo a maggioranza, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19
Libri Sociali
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o di eventuali organi di controllo, o di altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
Art. 20
Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- Quote associative
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
Responsabilità dell’organizzazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 29
Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 30
Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Noventa Padovana, 30 aprile 2019